Perché
i
Sieri
Genici
Anti-COVID
sono
da
considerare armi illegali?
[1]
di
Marco Saba, per “Libertà nel Diritto”, n. 2, 2023. (preprint)
Sopra: Rosanna Chifari Negri parla di armi biologiche contrarie al diritto umanitario
Premessa:
dal 27
dicembre 2020 al 5 maggio 2023 l’OMS ha istruito una campagna
sperimentale globale denominata
“vaccinazione”
nell’ambito dell’operazione “Pandemia
Covid-19”
che
prevedeva l’inoculazione forzosa di sieri
genici
“anti-COVID”.
Dopo
24 milioni di morti in eccesso accertate
globalmente,
il popolo sovrano chiede di giudicare in
tribunale
tutti i responsabili della campagna rivelatasi disastrosa dal punto
di
vista sanitario,
economico e
politico.
I
responsabili individuati
potrebbero
ricorrere all’espediente di dichiarare che si trattava di una vera
e propria “guerra” in cui le armi - denominate “vaccini” -
potevano essere legalmente utilizzate. Il presente articolo confuta
questo tentativo.
I
Sieri Genici Anti-COVID possono essere considerati armi illegali in
quanto violano i principi del diritto umanitario.
Secondo
la regola delle tre limitazioni applicabile a tutte le armi in
guerra, per essere legali le armi devono:
1)
essere dirette contro obiettivi militari legittimi
2)
avere effetti collaterali proporzionati
3)
rispettare gli standard etici per la sperimentazione sulle persone.
I
Sieri Genici Anti-COVID non soddisfano questi criteri:
1)
Vengono iniettati indiscriminatamente alla popolazione civile, non
contro obiettivi militari.
2)
Gli effetti collaterali gravi e letali su ampie fasce della
popolazione, inclusi i bambini, non possono considerarsi
proporzionati.
3)
I metodi di inoculazione forzata violano gli standard richiesti per
gli esperimenti medici, non rispettando gli usi di guerra.
In
aggiunta ai precedenti motivi, i Sieri Genici Anti-COVID:
•non
possono essere contenuti nei 'campi di battaglia legali'
•continuano
ad agire anche dopo la fine delle ostilità
•sono
disumani nel modo in cui possono uccidere e danneggiare
•possono
avere impatti negativi sull'ambiente a lungo termine.
Un'arma
viene resa illegale in due modi:
(1)
con l'adozione di un trattato specifico che la vieta; e
(2)
perché non può essere usata senza violare la legge e gli usi di
guerra esistenti.
Un'arma
resa illegale solo perché esiste un trattato specifico che la vieta
è illegale solo per i Paesi che ratificano tale trattato. Un'arma
illegale per effetto della legge esistente è illegale per tutti i
Paesi.
Questo è vero anche se esiste un trattato su quest'arma e un Paese
non l'ha ratificato. Poiché non esiste un trattato specifico che
vieti i
Sieri
Genici
Anti-COVID,
la loro
illegalità deve essere stabilita nel secondo modo.
Le
leggi e le consuetudini di guerra (diritto umanitario) comprendono
tutti i trattati che regolano le operazioni militari, le armi e la
protezione delle vittime di guerra, nonché tutto il diritto
internazionale consuetudinario su questi argomenti. [2]
In
altre parole, per valutare se una particolare arma è legale o
illegale in assenza di un trattato specifico, è necessario
consultare l'intero diritto umanitario.
[3]
Le
regole derivate dall'intero diritto umanitario in materia di armi
sono quattro:
(A)
Le armi possono essere utilizzate solo nel campo di battaglia legale,
definito come obiettivi militari legali del nemico in guerra. Le armi
non possono avere un effetto negativo al di fuori del campo di
battaglia legale. (Il
test "territoriale").
(B)
Le armi possono essere utilizzate solo per la durata di un conflitto
armato. Un'arma che viene usata o continua ad agire dopo la fine
della guerra viola questo criterio. (Il
test
"temporale").[4]
(C)
Le armi non possono essere indebitamente disumane. (Il
test di "umanità").
Le Convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907 utilizzano i termini
"sofferenze
inutili"
e "lesioni
superflue"
per questo concetto. [5]
(D)
Le armi non possono avere un effetto indebitamente negativo
sull'ambiente naturale. (Il
test "ambientale").
I
Sieri
Genici
Anti-COVID
non superano tutti e quattro i test.
(a)
Non possono essere "contenuti"
nei campi di battaglia legali e quindi non superano il test
territoriale. Al contrario, i
Sieri
Genici
Anti-COVID
sono
inoculati
lontano da obiettivi legali e raggiungono
obiettivi illegali (civili): personale
ospedaliero,
scolastico,
giuristi,
bambini,
giovani,
adulti
e anziani
in
generale e
persino personale
in divisa
con il
quale
le
industrie farmaceutiche
non sono
in guerra.
(b)
Non possono
essere "inattivati"
quando la guerra (campagna
COVID) è
finita. Infatti,
i
Sieri
Genici
Anti-COVID
continuano ad agire anche dopo la fine delle ostilità e quindi non
superano il test temporale. Anche con una rigorosa cura
del personale nelle
zone di guerra (campagna
COVID),
le particelle inoculate
nell’organismo
possono continuare a uccidere e danneggiare
militari
e civili per
molto tempo dopo la fine della guerra (campagna
COVID).
(c)
Sono
disumani
e quindi non superano
il test di umanità. I
Sieri
Genici
Anti-COVID
sono disumani
per il modo in cui possono uccidere – immunosoppressione,
miocarditi, cancro,
malattie neurologiche,
ecc. -- e anche molto tempo dopo la fine delle ostilità, quando le
morti
premature improvvise dovrebbero
cessare. I
Sieri
Genici
Anti-COVID
sono
disumani
perché possono
causare sterilità,
aborti, difetti
alla nascita (genetici), effetti
collaterali dall’allattamento
da madri sierate,
colpendo così bambini che non possono mai essere un obiettivo
militare e che nascono anche
dopo
la fine della guerra (campagna
COVID).
La natura teratogena dei
Sieri
Genici
Anti-COVID
e il possibile appesantimento del pool
genetico
delle generazioni future fanno pensare che l'uso di Sieri
Genici
Anti-COVID
sia un
genocidio.
(d)
Non possono
essere smaltiti
senza danneggiare indebitamente l'ambiente naturale con
le loro nanoparticelle e
quindi non superano
il test ambientale. Il danno all'ambiente naturale include la
contaminazione dell'acqua e dei terreni agricoli necessari per la
sussistenza della popolazione civile ben oltre la durata della vita
di tale popolazione. La bonifica è una scienza inesatta e, in ogni
caso, estremamente costosa, ben al di là delle possibilità di spesa
di un Paese povero.
Una
delle disposizioni più utili del diritto umanitario basato sui
trattati è la "clausola di Martens" della Convenzione
dell'Aia del 1907, ripetuta nei successivi trattati di diritto
umanitario. La Clausola di Martens stabilisce che nelle
situazioni in cui non esiste una disposizione specifica del trattato
(come nel caso dei
Sieri
Genici
Anti-COVID),
la comunità internazionale è comunque vincolata dalle "norme
dei principi del diritto delle nazioni, così come risultano dagli
usi stabiliti tra i popoli civili, dalle leggi dell'umanità e dai
dettami della coscienza pubblica".[6]
Esiste un enorme sforzo internazionale “NO-VAX”
da parte di un'ampia gamma di gruppi che rappresentano ogni aspetto
della società civile. L'esistenza della rete contro
i
Sieri
Genici
Anti-COVID
è giuridicamente rilevante ai fini della constatazione
dell'illegalità dei
Sieri
Genici
Anti-COVID
e
rafforza le argomentazioni secondo cui l'uso di Sieri
Genici
Anti-COVID
è un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità,
e può svolgere un ruolo decisivo nell'arrestare la proliferazione di
queste armi geniche.
Tutto
ciò dimostra come i Sieri Genici Anti-COVID, pur non essendo vietati
da trattati specifici, violino i principi generali del diritto
umanitario e in particolare la regola delle tre limitazioni. Pertanto
devono essere considerati armi illegali.
È
auspicabile un dibattito multilaterale per riconsiderare in modo
imparziale lo sviluppo e l'impiego di vaccini genetici secondo
standard internazionali che ne rispettino l'utilità potenziale,
parallelamente alla necessità di ritirare quelli attualmente
distribuiti.
Note:
1]
Questo breve riassunto si ispira
al
lavoro
dell’avvocatessa statunitense
Karen
Parker sulle
armi all’uranio
“The
Illegality of DU Weaponry”
(2003):
https://guidetoaction.org/parker/duweaponry2003.pdf
2]
Il
diritto internazionale consuetudinario, che comprende: Il diritto
dell'Aia (che regola le operazioni militari) e il diritto di Ginevra
(che regola le parti protette in tempo di guerra) è vincolante per
tutti i Paesi. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha costantemente
sostenuto la natura vincolante del diritto consuetudinario, compreso
il diritto umanitario consuetudinario. Tutto il diritto
internazionale, compresi la Carta delle Nazioni Unite e lo Statuto
della Corte internazionale di giustizia, riflette la natura
vincolante del diritto consuetudinario.
3]
Nel 1996 la Corte internazionale di giustizia, nel caso Nuclear,
ha stabilito che tutte le armi devono essere valutate in base ai
criteri del diritto umanitario, ma non stabilisce quali siano questi
criteri. Ho scritto questo
articolo
sulla
base del memorandum
di Karen Parker per
esplicitare
i criteri che
non
erano ancora stati estratti completamente dal diritto umanitario.
4]
I primi due test ("territoriale" e "temporale")
costituiscono assieme
la regola per
cui
le armi non devono essere "indiscriminate".
5]
Articolo 23 della Convenzione dell'Aia del 1907, Regolamento. Questo
articolo proibisce anche le "armi velenose o avvelenate".
Alcuni potrebbero obiettare che i
Sieri
Genici
Anti-COVID
sono necessariamente velenosi,
e quindi direttamente vietati
dall'articolo 23.
6]
La Convenzione dell'Aia del 1907, 8° paragrafo preambolo. La
clausola "Martens" (dal nome dello studioso russo che l'ha
formulata) è ripetuta nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei
Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1977. Gli Stati
Uniti sono parte delle Convenzioni dell'Aia e delle Convenzioni di
Ginevra del 1949. La Corte Suprema degli Stati Uniti, in un caso del
1942 (Ex
Parte
Quirin), ha stabilito che questa clausola è legge statunitense.
Questo principio si applica solo al diritto umanitario (dei conflitti
armati), non al diritto dei diritti umani, sebbene quest'ultimo si
stia evolvendo in questa direzione. Ad esempio, la Corte
internazionale di giustizia, nel Canale di Corfù, ha stabilito che
"le
considerazioni elementari di umanità [sono] ancora più da
esigere
in pace che in guerra"
(1949)." (Relazione della Corte internazionale di giustizia del
1949, pag. 22).