sabato 20 maggio 2023

Se i sieri genici sperimentali fossero usati come arma di guerra, sarebbero legali?

Perché i Sieri Genici Anti-COVID sono da considerare armi illegali? [1]

di Marco Saba, per “Libertà nel Diritto”, n. 2, 2023. (preprint)


Sopra: Rosanna Chifari Negri parla di armi biologiche contrarie al diritto umanitario

Premessa: dal 27 dicembre 2020 al 5 maggio 2023 l’OMS ha istruito una campagna sperimentale globale denominata “vaccinazione” nell’ambito dell’operazione “Pandemia Covid-19” che prevedeva l’inoculazione forzosa di sieri genici “anti-COVID”. Dopo 24 milioni di morti in eccesso accertate globalmente, il popolo sovrano chiede di giudicare in tribunale tutti i responsabili della campagna rivelatasi disastrosa dal punto di vista sanitario, economico e politico. I responsabili individuati potrebbero ricorrere all’espediente di dichiarare che si trattava di una vera e propria “guerra” in cui le armi - denominate “vaccini” - potevano essere legalmente utilizzate. Il presente articolo confuta questo tentativo.


I Sieri Genici Anti-COVID possono essere considerati armi illegali in quanto violano i principi del diritto umanitario.


Secondo la regola delle tre limitazioni applicabile a tutte le armi in guerra, per essere legali le armi devono:


1) essere dirette contro obiettivi militari legittimi

2) avere effetti collaterali proporzionati

3) rispettare gli standard etici per la sperimentazione sulle persone.


I Sieri Genici Anti-COVID non soddisfano questi criteri:


1) Vengono iniettati indiscriminatamente alla popolazione civile, non contro obiettivi militari.

2) Gli effetti collaterali gravi e letali su ampie fasce della popolazione, inclusi i bambini, non possono considerarsi proporzionati.

3) I metodi di inoculazione forzata violano gli standard richiesti per gli esperimenti medici, non rispettando gli usi di guerra.


In aggiunta ai precedenti motivi, i Sieri Genici Anti-COVID:


non possono essere contenuti nei 'campi di battaglia legali'

continuano ad agire anche dopo la fine delle ostilità

sono disumani nel modo in cui possono uccidere e danneggiare

possono avere impatti negativi sull'ambiente a lungo termine.



Un'arma viene resa illegale in due modi:


(1) con l'adozione di un trattato specifico che la vieta; e

(2) perché non può essere usata senza violare la legge e gli usi di guerra esistenti.


Un'arma resa illegale solo perché esiste un trattato specifico che la vieta è illegale solo per i Paesi che ratificano tale trattato. Un'arma illegale per effetto della legge esistente è illegale per tutti i Paesi. Questo è vero anche se esiste un trattato su quest'arma e un Paese non l'ha ratificato. Poiché non esiste un trattato specifico che vieti i Sieri Genici Anti-COVID, la loro illegalità deve essere stabilita nel secondo modo.


Le leggi e le consuetudini di guerra (diritto umanitario) comprendono tutti i trattati che regolano le operazioni militari, le armi e la protezione delle vittime di guerra, nonché tutto il diritto internazionale consuetudinario su questi argomenti. [2] In altre parole, per valutare se una particolare arma è legale o illegale in assenza di un trattato specifico, è necessario consultare l'intero diritto umanitario. [3]


Le regole derivate dall'intero diritto umanitario in materia di armi sono quattro:

(A) Le armi possono essere utilizzate solo nel campo di battaglia legale, definito come obiettivi militari legali del nemico in guerra. Le armi non possono avere un effetto negativo al di fuori del campo di battaglia legale. (Il test "territoriale").

(B) Le armi possono essere utilizzate solo per la durata di un conflitto armato. Un'arma che viene usata o continua ad agire dopo la fine della guerra viola questo criterio. (Il test "temporale").[4]

(C) Le armi non possono essere indebitamente disumane. (Il test di "umanità"). Le Convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907 utilizzano i termini "sofferenze inutili" e "lesioni superflue" per questo concetto. [5]

(D) Le armi non possono avere un effetto indebitamente negativo sull'ambiente naturale. (Il test "ambientale").


I Sieri Genici Anti-COVID non superano tutti e quattro i test.

(a) Non possono essere "contenuti" nei campi di battaglia legali e quindi non superano il test territoriale. Al contrario, i Sieri Genici Anti-COVID sono inoculati lontano da obiettivi legali e raggiungono obiettivi illegali (civili): personale ospedaliero, scolastico, giuristi, bambini, giovani, adulti e anziani in generale e persino personale in divisa con il quale le industrie farmaceutiche non sono in guerra.

(b) Non possono essere "inattivati" quando la guerra (campagna COVID) è finita. Infatti, i Sieri Genici Anti-COVID continuano ad agire anche dopo la fine delle ostilità e quindi non superano il test temporale. Anche con una rigorosa cura del personale nelle zone di guerra (campagna COVID), le particelle inoculate nell’organismo possono continuare a uccidere e danneggiare militari e civili per molto tempo dopo la fine della guerra (campagna COVID).

(c) Sono disumani e quindi non superano il test di umanità. I Sieri Genici Anti-COVID sono disumani per il modo in cui possono uccidere – immunosoppressione, miocarditi, cancro, malattie neurologiche, ecc. -- e anche molto tempo dopo la fine delle ostilità, quando le morti premature improvvise dovrebbero cessare. I Sieri Genici Anti-COVID sono disumani perché possono causare sterilità, aborti, difetti alla nascita (genetici), effetti collaterali dall’allattamento da madri sierate, colpendo così bambini che non possono mai essere un obiettivo militare e che nascono anche dopo la fine della guerra (campagna COVID). La natura teratogena dei Sieri Genici Anti-COVID e il possibile appesantimento del pool genetico delle generazioni future fanno pensare che l'uso di Sieri Genici Anti-COVID sia un genocidio.

(d) Non possono essere smaltiti senza danneggiare indebitamente l'ambiente naturale con le loro nanoparticelle e quindi non superano il test ambientale. Il danno all'ambiente naturale include la contaminazione dell'acqua e dei terreni agricoli necessari per la sussistenza della popolazione civile ben oltre la durata della vita di tale popolazione. La bonifica è una scienza inesatta e, in ogni caso, estremamente costosa, ben al di là delle possibilità di spesa di un Paese povero.

Una delle disposizioni più utili del diritto umanitario basato sui trattati è la "clausola di Martens" della Convenzione dell'Aia del 1907, ripetuta nei successivi trattati di diritto umanitario. La Clausola di Martens stabilisce che nelle situazioni in cui non esiste una disposizione specifica del trattato (come nel caso dei Sieri Genici Anti-COVID), la comunità internazionale è comunque vincolata dalle "norme dei principi del diritto delle nazioni, così come risultano dagli usi stabiliti tra i popoli civili, dalle leggi dell'umanità e dai dettami della coscienza pubblica".[6] Esiste un enorme sforzo internazionale “NO-VAX” da parte di un'ampia gamma di gruppi che rappresentano ogni aspetto della società civile. L'esistenza della rete contro i Sieri Genici Anti-COVID è giuridicamente rilevante ai fini della constatazione dell'illegalità dei Sieri Genici Anti-COVID e rafforza le argomentazioni secondo cui l'uso di Sieri Genici Anti-COVID è un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, e può svolgere un ruolo decisivo nell'arrestare la proliferazione di queste armi geniche.

Tutto ciò dimostra come i Sieri Genici Anti-COVID, pur non essendo vietati da trattati specifici, violino i principi generali del diritto umanitario e in particolare la regola delle tre limitazioni. Pertanto devono essere considerati armi illegali.

È auspicabile un dibattito multilaterale per riconsiderare in modo imparziale lo sviluppo e l'impiego di vaccini genetici secondo standard internazionali che ne rispettino l'utilità potenziale, parallelamente alla necessità di ritirare quelli attualmente distribuiti.



Note:


1] Questo breve riassunto si ispira al lavoro dell’avvocatessa statunitense Karen Parker sulle armi all’uranio “The Illegality of DU Weaponry” (2003): https://guidetoaction.org/parker/duweaponry2003.pdf

2] Il diritto internazionale consuetudinario, che comprende: Il diritto dell'Aia (che regola le operazioni militari) e il diritto di Ginevra (che regola le parti protette in tempo di guerra) è vincolante per tutti i Paesi. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha costantemente sostenuto la natura vincolante del diritto consuetudinario, compreso il diritto umanitario consuetudinario. Tutto il diritto internazionale, compresi la Carta delle Nazioni Unite e lo Statuto della Corte internazionale di giustizia, riflette la natura vincolante del diritto consuetudinario.

3] Nel 1996 la Corte internazionale di giustizia, nel caso Nuclear, ha stabilito che tutte le armi devono essere valutate in base ai criteri del diritto umanitario, ma non stabilisce quali siano questi criteri. Ho scritto questo articolo sulla base del memorandum di Karen Parker per esplicitare i criteri che non erano ancora stati estratti completamente dal diritto umanitario.

4] I primi due test ("territoriale" e "temporale") costituiscono assieme la regola per cui le armi non devono essere "indiscriminate".

5] Articolo 23 della Convenzione dell'Aia del 1907, Regolamento. Questo articolo proibisce anche le "armi velenose o avvelenate". Alcuni potrebbero obiettare che i Sieri Genici Anti-COVID sono necessariamente velenosi, e quindi direttamente vietati dall'articolo 23.

6] La Convenzione dell'Aia del 1907, 8° paragrafo preambolo. La clausola "Martens" (dal nome dello studioso russo che l'ha formulata) è ripetuta nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1977. Gli Stati Uniti sono parte delle Convenzioni dell'Aia e delle Convenzioni di Ginevra del 1949. La Corte Suprema degli Stati Uniti, in un caso del 1942 (Ex Parte Quirin), ha stabilito che questa clausola è legge statunitense. Questo principio si applica solo al diritto umanitario (dei conflitti armati), non al diritto dei diritti umani, sebbene quest'ultimo si stia evolvendo in questa direzione. Ad esempio, la Corte internazionale di giustizia, nel Canale di Corfù, ha stabilito che "le considerazioni elementari di umanità [sono] ancora più da esigere in pace che in guerra" (1949)." (Relazione della Corte internazionale di giustizia del 1949, pag. 22).


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