Cause alla Commissione Europea: esperimenti farmacologici di ingegneria genetica illegale
Ricorso proposto il 23 febbraio 2023 – UY / Commissione
(Causa T-109/23)
«Comirnaty – tozinameran, vaccino a mRNA anti-COVID-19
Ricorso proposto il 22 febbraio 2023 – UY/Commissione
(Causa T-108/23)
«Spikevax – elasomeran)»
(...) A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
Primo motivo di ricorso: violazione molto grave degli articoli 8, 11, 26, 54, 58, 59, 86 e seguenti, 101 e seguenti, allegato I, parte I, parte III, parte IV della direttiva 2001/83/CE, degli articoli da 3 a 7, 10 bis, 12, 14 bis del regolamento (CE) n. 726/2004 1 , nonché della Dichiarazione universale sul genoma umano e sui diritti umani delle Nazioni Unite, tramite elusione degli elevati standard di prova per i medicinali basati sui geni.
L’applicazione del regime di autorizzazione all’immissione in commercio previsto per i medicinali per terapie avanzate sarebbe stata esclusa nonostante le sostanze di cui trattasi, che sarebbero state dichiarate come vaccini contro malattie infettive, corrisponderebbero di fatto a medicinali di terapia genica.
Il coinvolgimento nella procedura di autorizzazione all’immissione in commercio dell’apposito Comitato per le terapie avanzate dell’EMA – coinvolgimento che sarebbe stato necessario per il solo fatto della struttura basata sull’ingegneria genetica e del modo di azione della sostanza, indipendentemente dalla sua classificazione come rimedio terapeutico basato sui geni – sarebbe stato in ogni caso omesso.
Le condizioni per l’autorizzazione all’immissione in commercio previste per i vaccini basati sull’ingegneria genetica non sarebbero state, in ogni caso, rispettate.
Secondo motivo di ricorso: violazione molto grave degli articoli 8, 11, 26, 54, 58, 59, 86 e seguenti, 101 e seguenti, allegato I, parte I, parte III, parte IV, della direttiva 2001/83/CE, degli articoli da 3 a 7, 10 bis, 12, 14, 14 bis, 20, 20 bis, 25 bis, 57, 81, 84 bis, del regolamento (CE) n. 726/2004 e degli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 507/2006 1 .
L’autorizzazione all’immissione in commercio, inizialmente soltanto condizionata, dello Spikevax (Moderna) sarebbe stata convertita dalla Commissione europea su raccomandazione del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) presso l’EMA in un’autorizzazione all’immissione in commercio non più condizionata, o rispettivamente non subordinata ad obblighi specifici, nonostante la mancanza di studi più fondanti.
Terzo motivo di ricorso: violazione del regolamento (UE) n. 536/2014 1
Dal 2021 l’insieme della popolazione dell’Unione europea sarebbe stata sottoposta a un esperimento farmacologico di ingegneria genetica illegale e penalmente rilevante.
Quarto motivo di ricorso: nullità delle decisioni di esecuzione impugnate per abuso e violazione del regolamento (CE) n. 507/2006.
Quinto motivo di ricorso: nullità delle decisioni di esecuzione impugnate per grave violazione degli articoli 168 e 169 TFUE nonché degli articoli 3, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Documenti originali dei ricorsi:
https://childrenshealthdefense.eu/il-legalities-surrounding-the-pandemic/
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